MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE SULLA CACCIA

Si allega il testo della legge regionale approvata ieri in Consiglio regionale con la quale vengono apportate importanti novità nella norma quadro in materia di caccia della Liguria (LR 29/1994).

All’articolo 1 viene corretto un refuso e vengono passate alla Regione competenze che ancora per errore sulla legge erano attribuite alle Province nonostante la riforma dello scorso anno.

All’articolo 2 viene disposto che nel calendario venatorio regionale non sia più prevista la regolamentazione dell’addestramento cani.

All’articolo 3 viene disciplinato il foraggiamento finalizzato al controllo diretto e indiretto del cinghiale.

All’articolo 4 vengono modificate le modalità di annotazione del tesserino regionale e viene disposto che i capi di migratoria ancora per questa stagione in Liguria si annotano a fine giornata.

All’articolo 5 viene disposto che le commissioni regionali per il conseguimento dell’abilitazione venatoria saranno più di una (almeno una per territorio provinciale).

All’articolo 6 viene introdotta la definizione di carrozzabilità delle strade dalle quali tenere le distanze per l’esercizio venatorio.

All’articolo 7 viene introdotta una sanzione per chi intenzionalmente cagiona l’interruzione o turba il regolare svolgimento dell’attività venatoria e viene disposto che sia la Regione ad occuparsi di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di caccia, compresa la notifica delle stesse.

All’articolo 8 viene prevista la dichiarazione d’urgenza che consente alla norma di entrare in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale e non dopo 15 giorni.

legge-caccia-2016