Nelle more della comunicazione formale che Regione Liguria diramerà prossimamente, nel tentativo di fare chiarezza rispetto ai tanti comunicati e dichiarazioni che già stanno circolando sull’argomento in oggetto si pubblica l’allegata sentenza con la quale oggi il Tar Liguria si è espresso sul ricorso presentato da LAV LAC ENPA e WWF.
IL CALENDARIO VENATORIO LIGURE È VIGENTE E LA CACCIA CONTINUERÀ A SVOLGERSI SENZA INTERRUZIONI!
Rispetto a quanto contenuto sul calendario le modifiche introdotte dalla sentenza sono:
- per la specie cesena, nel periodo ottobre novembre, le giornate aggiuntive da appostamento non potranno essere due ma solo una;
- la caccia alla beccaccia terminerà il 31 dicembre e non il 20 gennaio;
- la caccia al tordo sassello terminerà il 20 gennaio e non il 31 gennaio;
- dal 21 gennaio al 31 gennaio sarà vietato cacciare da appostamento a meno di 500 metri da zone umide frequentate dagli acquatici.
- La questione dell’apertura della caccia al cinghiale al 1 ottobre anziché alla terza domenica di settembre è superata nei fatti.
- Le questioni di legittimità costituzionale sulla mezz’ora dopo il tramonto per la caccia da appostamento alla migratoria e sulla modalità di annotazione del tesserino dopo l’abbattimento “accertato” non hanno alcun effetto immediato e diretto. La legge che prevede questi due passaggi è vigente!
L’applicazione non è sospesa. Il Tar con successive ordinanze solleverà le questioni e finchè la Corte costituzionale non si sarà espressa la legge resta in vigore.
Salvate le due giornate aggiuntive da appostamento nei mesi di ottobre e novembre per le specie colombaccio, tordo bottaccio e merlo.
Ribadito che le giornate aggiuntive possono essere svolte sia da appostamento fisso che temporaneo
Ribadito che quanto previsto dalla legge e dal calendario su: possibilità di intervenire per sospendere la caccia a certe specie in talune circostanze climatiche; definizione dell’orario di caccia giornaliero per blocchi di 15 giorni; definizione del carniere massimo per l’allodola; caccia alla moretta; E’ ASSOLUTAMENTE LEGITTIMO!
Logicamente la Regione Liguria valuterà come far valere le proprie ragioni su alcuni aspetti della pronuncia che non si ritengono corretti (in particolare date di chiusura anticipate della caccia a beccaccia e sassello) rivolgendosi al Consiglio di Stato o attraverso altre azioni.
Sentenza TAR LIGURIA n. 769-2018