NORMATIVA SUL CONTROLLO DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DELLE ARMI

Si evidenzia la Gazzetta Ufficiale Serie Generale anno 159° numero 209 di sabato 8 settembre 2018 sulla quale è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2018 N. 104  di recepimento della Direttiva UE 2017/853 relativa al CONTROLLO DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI

Il decreto entrerà in vigore dal 14 settembre 2018.

Tra le principali novità introdotte:

  • la denuncia necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ( ora era per quelli a 5 colpi);
  • l’obbligo di presentare ogni 5 anni certificato di idoneità psicofisica per i detentori di armi comuni non in possesso di porto d’armi ( tale obbligo decorre anche dalla scadenza del porto d’armi se lo stesso non viene rinnovato). I detentori hanno un anno di tempo per ottemperare decorso il quale è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi all’eventuale diffida da parte dell’ufficio di PS competente;
  • il divieto di esercitare la caccia con armi semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica di cui alla categoria B;
  • la validità di 5 anni del porto di fucile uso caccia e sportivo (tale disposizione non vale per quelle rilasciate prima del 14 SETTEMBRE 2018 che andranno a scadenza dei sei anni);
  • la possibilità di poter di nuovo fare la visita medica per la verifica dei requisiti psicofisici presso singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e Militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

D. L.vo 104-2018 recepimento Direttiva UE 853-2017