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IMPORTANTI NOVITA’ NORMATIVE IN REGIONE LIGURIA

Si comunica che venerdì 8 maggio 2020 il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato importanti novità normative per l’attività venatoria proposte dall’Assessore Regionale alla Caccia Stefano Mai.

  • Sono stati aboliti i limiti settimanali delle giornate per la caccia di selezione agli ungulati;
  • È stato introdotto il principio dello scomputo delle giornate di caccia svolte nelle aziende agri turistico venatorie, dal calcolo complessivo delle tre giornate a disposizione a settimana.
  • Per quanto riguarda la caccia nella Zps (zone di protezione speciale ) per il mese di gennaio, le due giornate settimanali  di attività concesse per legge, da fisse (sabato e domenica ) sono state trasformate a scelta, quindi potranno essere fruite anche nelle altre giornate settimanali, (ad esclusione logicamente del martedì e venerdì).
  • Per quanto riguarda il consenso del proprietario o conduttore del terreno necessario a poter mantenere la struttura temporanea dell’appostamento (“sbaru”) per l’intera stagione venatoria e non rimuoverlo a fine giornata, è stato introdotto il concetto che: “l’assenso si intende concesso in mancanza di un esplicito diniego”.
  • Infine è stata introdotta una riduzione dell’importo per le sanzioni in caso di caccia oltre il limite orario. Applicando il  principio di gradualità è stato stabilito che per i primi 30 minuti successivi all’orario indicato dal calendario venatorio, per chi dovesse essere colto nell’esercizio della caccia, che rimane comunque vietata, la sanzione sarà compresa fra i 10 e i 60 euro, e quindi di 20 euro ( corrispondenti al doppio del minimo – un terzo del massimo).

Tali novità entreranno in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria che sarà allegato appena disponibile.

INTEGRAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2020/2021 – ART. 34 L.R. 29/1994.

Si pubblica l’estratto del dispositivo della Delibera di Giunta regionale con la quale in data 7 settembre 2020 sono state approvate le integrazioni al calendario venatorio regionale vigente ( DGR n. 866 del 26/08/2020) ed introdotta, recependo integralmente il parere di ISPRA, la seconda giornata aggiuntiva nel periodo da 1 ottobre al 30 novembre, per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento con i tempi, le modalità e alle specie di seguito riportate:

…..OMISSISS…..

“DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

  1. di approvare l’inserimento, dopo il punto 2) dell’articolo 1, comma 1, lettera A) del “Calendario venatorio regionale per la stagione 2020/2021”, allegato alla deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2020 n. 866, dei seguenti punti 2 bis) e 2 ter):

2 bis) dal 1° novembre al 30 novembre, con le modalità e il limite di carniere giornaliero previsti al punto 2), la caccia al colombaccio è consentita per una seconda giornata aggiuntiva settimanale.

2 ter) dal 1° ottobre al 19 ottobre, con le modalità e il limite di carniere giornaliero previsti al punto 2), la caccia al merlo e al tordo bottaccio è consentita per una seconda giornata aggiuntiva settimanale.

 

LEGGE REGIONALE N. 29/1994 – TESTO INTEGRATO REV. 2015.

legge-regionale-n-29-1994-testo-integrato-rev-2015

 

LIMITAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO 2018/2019 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA N. 769 DEL 4 OTTOBRE 2018

A seguito della Sentenza n° 769 emessa dal T.A.R. in data 4 ottobre 2018, la Regione Liguria ha opportunamente chiarito i concetti oggetto della pronuncia pubblicando le relative limitazioni al Calendario Venatorio Regionale 2018/2019.

Chiarimenti Regione Liguria sentenza TAR L su ricorso n. 531-2018

 

LIMITAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2018/2019

Si pubblica il Decreto di presa d’atto da parte della Regione Liguria delle limitazioni impartite dagli A.T.C. al Calendario Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2018/2019.

PRESA D’ATTO LIMITAZIONI A.T.C. AL CALENDARIO VENATORIO 2018/2019

DECRETO LIMITAZIONI A.T.C. AL CALENDARIO VENATORIO 2018/2019

 

 

LIMITAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 APPORTATE DALL’A.T.C.

Si pubblica il Decreto della Regione Liguria in merito alle limitazioni al Calendario Venatorio Regionale 2019/2020 disposte dagli A.T.C./C.A. savonesi.

DECRETO LIMITAZIONI C.V.R. 2019-2020 – ATTO UNICO

DECRETO LIMITAZIONI C.V.R. 2019-2020 – ALLEGATO

 

 

LIMITAZIONI DISPOSTE DAGLI A.T.C./C.A. SAVONESI AL CALENDARIO VENATORIO 2020/2021

Si pubblica il Decreto di presa d’atto delle limitazioni disposte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dal Comprensorio Alpino savonesi in merito al Calendario Venatorio per la stagione 2020/2021.

 

Limitazioni_attc_ca_sv2020-21_Atto_Unico_2020-AM-5682

 

 

MODALITA’ PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE

La Giunta Regionale con la Delibera n° 14082 in data 29 luglio 2016 ha approvato le nuove MODALITA’ PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE.

CLICCARE QUI PER CONSULTARE/SCARICARE IL DOCUMENTO

 

MODIFICA DELLE NORME SULL’ATTIVITA’ DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE.

Pubblichiamo in allegato il testo della legge licenziata dal Consiglio Regionale del 4 settembre 2018  su proposta dell’Assessore Stefano Mai di riordino della  Legge Regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione)”.

Segnaliamo in particolare i contenuti dell’articolo 9 di seguito riportato:

 

Articolo 9

(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 7/1984)

  1. L’articolo 9 della l.r. 7/1984, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

  1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali “imbalsamati” o “impagliati”) realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle Amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l’elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o PEC”.

Pertanto dall’entrata in vigore di tale norma con una comunicazione alla regione sarà possibile “sanare” il possesso e la detenzione di preparati tassidermici.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DDL 199 VERSIONE LICENZIATA

DDL 199 VERSIONE PRESENTATA

 

 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE SULLA CACCIA

Si allega il testo della legge regionale approvata ieri in Consiglio regionale con la quale vengono apportate importanti novità nella norma quadro in materia di caccia della Liguria (LR 29/1994).

All’articolo 1 viene corretto un refuso e vengono passate alla Regione competenze che ancora per errore sulla legge erano attribuite alle Province nonostante la riforma dello scorso anno.

All’articolo 2 viene disposto che nel calendario venatorio regionale non sia più prevista la regolamentazione dell’addestramento cani.

All’articolo 3 viene disciplinato il foraggiamento finalizzato al controllo diretto e indiretto del cinghiale.

All’articolo 4 vengono modificate le modalità di annotazione del tesserino regionale e viene disposto che i capi di migratoria ancora per questa stagione in Liguria si annotano a fine giornata.

All’articolo 5 viene disposto che le commissioni regionali per il conseguimento dell’abilitazione venatoria saranno più di una (almeno una per territorio provinciale).

All’articolo 6 viene introdotta la definizione di carrozzabilità delle strade dalle quali tenere le distanze per l’esercizio venatorio.

All’articolo 7 viene introdotta una sanzione per chi intenzionalmente cagiona l’interruzione o turba il regolare svolgimento dell’attività venatoria e viene disposto che sia la Regione ad occuparsi di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di caccia, compresa la notifica delle stesse.

All’articolo 8 viene prevista la dichiarazione d’urgenza che consente alla norma di entrare in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale e non dopo 15 giorni.

legge-caccia-2016